Art. 4.
(Contenuto della legge semestrale
sui trattati).

      1. La legge semestrale sui trattati, di cui all'articolo 3, è suddivisa in due capi, il capo I recante «Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali» e il capo II recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali».
      2. Il capo I contiene l'indicazione dei trattati per i quali si richiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica, suddivisi per materie omogenee.
      3. Il capo II contiene le norme, distinte per ciascun trattato, necessarie ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno, mediante ordine di esecuzione o, anche congiuntamente, mediante disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti, in ottemperanza agli obblighi sanciti dai trattati di cui è autorizzata la ratifica, incluse l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative nonché la previsione di nuove spese o di minori entrate.
      4. L'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali di cui al comma 3 può essere disposto anche mediante conferimento al Governo di apposita delega legislativa, da esercitare previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.